
Che fine ha fatto la vacanza contrattuale? Vuoi vedere che c’è la mano del Cineca?
Comunicati, In Evidenza 30 Gennaio 2024 2 Minuti
Come è noto, l’art. 1, comma 28, della L. n. 213/2023 (Finanziaria anno 2024), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.
Trattasi di un emolumento, di carattere fisso e ricorrente, che costituisce una anticipazione dei miglioramenti economici stipendiali che deriveranno dal rinnovo contrattuale 2022-2024, che il Legislatore ha inteso garantire – con carattere imperativo – anche ai dipendenti contrattualizzati delle istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale.
A parere della FGU Dipartimento Università, detto emolumento non può e non deve riassorbire (o ricomprendere, se si vuole) l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), come, invece, accaduto nella nostra Università.
L’IVC, infatti, trova fondamento nell’art. 47 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e goda di un finanziamento “proprio”, come statuito, da ultimo, dall’art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (Finanziaria anno 2022), nella misura di 310 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Il discusso emolumento “aggiuntivo”, invece, trova fondamento nel succitato art. 1, comma 28, della L. n. 213/2023, ha natura eccezionale (diversamente dall’IVC, la cui natura si potrebbe definire ordinaria) e gode di un distinto finanziamento costituto da risorse aggiuntive derivanti dal c. 27 del medesimo art. 1.
In altre parole, fermo restando il valore individuale mensile della IVC che ciascun lavoratore deve continuare a percepire, lo stesso deve essere beneficiario di un ulteriore e distinto valore individuale mensile pari a 6,7 volte l’importo della indennità di vacanza contrattuale.
Diversamente argomentando, l’IVC finirebbe con lo scomparire nell’importo aggiuntivo con il quale si è inteso anticipare l’elargizione di più cospicui importi nelle more dei rinnovi contrattuali.
La FGU evidenzia, inoltre, che la correttezza delle proprie argomentazioni trova riscontro nella circostanza che il personale dipendente da Amministrazioni dello Stato (ad es. il personale della scuola) continua a percepire mensilmente l’ordinaria IVC pur avendo percepito (in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2023, “a valere sul 2024”) il maggiorato emolumento.
Pertanto, la FGU chiede che il Direttore Generale dell’Università intervenga con la massima urgenza al fine di porre rimedio alla palese ingiustizia sopra rappresentata.
La richiesta della FGU è fondata e meritevole di attenzione.
L’IVC, infatti, è un diritto dei dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, che viene riconosciuto in caso di vacanza contrattuale. Si tratta di una somma che viene corrisposta mensilmente e che ha lo scopo di compensare i lavoratori per la mancata definizione del nuovo contratto collettivo.
L’emolumento aggiuntivo, invece, è una misura temporanea che è stata introdotta per anticipare gli effetti del rinnovo contrattuale. Si tratta di una somma che viene corrisposta in un’unica soluzione e che ha lo scopo di garantire ai lavoratori un aumento di stipendio in attesa della definizione del nuovo contratto.
Le due misure sono, quindi, distinte e non possono essere sovrapposte. L’IVC deve continuare a essere percepita mensilmente, mentre l’emolumento aggiuntivo deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
L’intervento del Direttore Generale dell’Università è, quindi, necessario per garantire il rispetto dei diritti dei dipendenti.
Bari 30/01/2024
SEGRETARIO FGU Dipartimento Università
Michele Poliseno
Allegati
Categorie
- 2
- 34
Ultime Notizie

AGGIONAMENTO ELEZIONI RSU-RLS 2025 – FGU GILDA UNAMS
15 Aprile 2025

PROGRAMMA ELETTORALE FGU GILDA UNAMS – ELEZIONI RSU-RLS 2025
24 Febbraio 2025