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Applicazione art. 3 D.L. 145/2023

Anticipo nel mese di dicembre dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale spettante nel 2024 con gli importi e le modalità previste dal comma 1.

Applicazione art. 3 D.L. 145/2023

Circolari, In Evidenza 6 Novembre 2023 Minuti

L’art.3 comma 1 del D.L. 145/2023 dispone: “Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.”

Il comma 3 del riportato art. 3 del D.L. 145/2023 estende la possibilità dell’anticipo previsto anche alle università: “Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.”

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, al fine di determinare uguale trattamento a tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca, chiedono alle SS.LL di procedere all’anticipo nel mese di dicembre dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale spettante nel 2024 con gli importi e le modalità previste dal comma 1.

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